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R.D. 28/04/1938 n. 1165

TITOLO VI Norme speciali riflettenti i soci e gli alloggi delle cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale. Diritto di abitazione nelle cooperative a proprietà indivisa, anche se non fruenti di contributo

CAPO I Cariche sociali - cooperative a proprietà indivisa e individuale. Requisiti per l'ammissione a socio e ad aspirante socio - attribuzione degli alloggi.

Art. 89. I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.

Art. 90. Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire od acquistare case popolari od economiche soltanto a proprietà indivisa ed inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale. Possono tuttavia costruire od acquistare case popolari ed economiche a proprietà individuale le cooperative composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali.

Art. 91. Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

a) gli impiegati civili di ruolo dello stato soggetti alla legge sullo stato giuridi co 30 dicembre 1923 n. 2960;

b) il personale militare e dei corpi armati specificato dall'art. 156 del r. decre to 11 novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico;

c) i pensionati dello stato godenti di assegno vitalizio;

d) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle ferrovie dello stato. Possono inoltre entrare a far parte di dette cooperative:

e) gli ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche fuori servizio, i caporali d'onore e quegli ufficiali della milizia stessa che siano in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del r. decreto-legge 4 agosto 1924 n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562

f) i pensionati dell'opera di previdenza a favore degli impiegati dello stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

Art. 92. Le cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. È consentita peraltro, previa autorizzazione della direzione generale delle ferrovie dello stato, l'ammissione nelle citate cooperative anche di persone appartenenti alle altre categorie enumerate nell'art. 91. Il personale proveniente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato e trasferito nel ruolo dell'avvocatura dello stato in conseguenza della soppressione dell'ufficio legale della medesima amministrazione, conserva, in quanto in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie delle quali era già socio all'atto del trasferimento.

Art. 93. I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parità di condizione, preferire i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 94. I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio. L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto:

a) la data della domanda;

b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del consiglio di amministrazio ne;

c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talchè chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione. Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), è ammesso ricorso alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data di loro pubblicazione.

CAPO II Prenotazione ed assegnazione degli alloggi; modalità e divieti. Diritti dei soci prenotatari passati ad altre amministrazioni non statali - compilazione e pubblicazione dell'elenco dei soci e della consegna degli alloggi - provvedimenti per riduzione numerica di ambienti

Art. 95. I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono i seguenti:

a) appartenenza ad una delle categorie elencate nell'art. 91 salva l'eccezio ne di cui all'art. 90 (comma secondo) per la categoria di soci di cooperative a contributo erariale e proprietà individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;

b) residenza per ragioni d'impiego ovvero, qualora trattisi di pensionati, resi denza effettiva nel comune dove sorgono le costruzioni. L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e dell'assegnazione. L'eventuale interruzione nel possesso di requisiti stessi durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione, non pregiudica i diritti del socio.

Art. 96. I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in più cooperative. In tal caso però, il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui è prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.

Art. 97. La residenza di ufficio, diversa da quella ove sorgono le costruzioni cooperative, non costituisce ostacolo alla prenotazione: a) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti del regno, i procuratori generali delle corti di appello, gli ufficiali generali, i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del r. esercito e gli ufficiali di grado e di carica corrispondenti della r. marina e della r. aeronautica;

b) per il personale della r. marina compreso nella lettera b) dell'art. 91 durante il periodo di imbarco su regie navi armate; c) per il personale di cui alla lettera a) dell'art. 91 comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici della amministrazione centrale decentrati.

Art. 98. I consigli di amministrazione, non appena gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonché dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge. I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta esser prenotatario, per l'annullamento di tutte le relative prenotazioni. È fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla commissione di vigilanza. Ciascun socio non può comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all'art. 116.

Art. 99. Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parastatali, amministrazioni comunali e provinciali e società concessionarie di pubblici servizi, purchè all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 100. Non può procedersi all'assegnazione di alloggi costruiti col contributo erariale, a favore di soci che siano proprietari o che convivano con persone di famiglia proprietarie di casa iscritta in catasto urbano nel capoluogo del comune dove è sorto l'alloggio cooperativo. Il ministero dei lavori pubblici tuttavia, acquisiti i necessari elementi di giudizio, può, ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, riconoscere inadatta od insufficiente ai bisogni del socio e della di lui famiglia, la casa di proprietà del socio stesso o di persone di famiglia secolui conviventi.

Art. 101. I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinché chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

a) della rispettiva data d'iscrizione;

b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;

c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;

d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c). Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso è inammissibile.

Art. 102. Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può il ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli appartamenti assegnati o da assegnare. Nell'esercizio di tale facoltà si deve tener conto soltan to delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive. La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento è a carico del socio che beneficerà della nuova distribuzione. Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli art. 741 e seguenti del codice stesso.

CAPO III Perdita della qualità di socio - decadenza della prenotazione, assegnazione e dal contributo - alloggi disponibili; opzione ed obblighi correlativi

Art. 103. I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilità. Avverso il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso alla commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata. Il ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, può, previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilità consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori. La stessa facoltà, previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debita- mente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passività sociali riconosciute dal ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilità consecutive per spese generali. Il provvedimento di cui ai precedenti commi terzo e quarto non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554 n. 2, del codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del codice stesso. Analoghe facoltà competono al ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato.

 

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